:: STATUTO ::
Titolo 1
costituzione - sede - durata - oggetto
Articolo 1 – Costituzione e Denominazione Sociale
E’ costituita una società cooperativa denominata "Ceralaccha Cooperativa Sociale – ONLUS – organizzazione non lucrativa di utilità sociale".
Articolo 2 - Sede e domicilio dei soci
La cooperativa ha sede nel Comune di Roma all’indirizzo denunciato nel Registro Imprese.
La cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo, potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, e rappresentanze, nonché sopprimerle, in altre località del territorio nazionale ed all'estero.
Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci.
Articolo 3 - Durata
La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2025 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.
Articolo 4 – Prevalenza
La Cooperativa si ispira all'intuizione carismatica di Mons. Novarese, che vede nella sofferenza offerta dal malato una partecipazione al mistero pasquale di Cristo e lo rende apostolo e perciò primizia e profezia per la valorizzazione di ogni situazione di sofferenza presente nella vita dell'uomo.
Nella realizzazione del proprio fine la Cooperativa aderisce alle richieste di preghiera e di penitenza proprie della spiritualità mariana di Lourdes e Fatima, che riconosce come momenti e luoghi carismatici
La Cooperativa è finalizzata alla costruzione e promozione di un nuovo stile di pensiero riguardante il mondo dell’handicap e dei servizi correlati ispirato al carisma del Centro Volontari della Sofferenza ed all’esempio dei Silenziosi Operai Della Croce.
La Cooperativa, nell’esercizio delle attività di costruzione e promozione del nuovo stile di pensiero e nelle attività formative e di ricerca di cui al successivo articolo 3, può aggiungere la sottodenominazione “Accademia Popolare di Scienze Sociali”.
Inoltre a cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo e in rapporto ai quali agisce.
Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la democraticità interna ed esterna, l’associazionismo tra cooperative. La cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione all’interno del Movimento cooperativo italiano ed internazionale. La cooperativa è tassativamente apolitica.
A norma dell’art. 2514 c.c. troveranno applicazione nella cooperativa:
-
il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi , aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
-
il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
-
il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
-
l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Articolo 5 - Oggetto
La Cooperativa sociale non ha finalità speculativa ed ha come scopo primario quello di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1, L. 381/91, lettera a), sia attraverso lo svolgimento di attività produttive nelle quali realizzare l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate così come previsto dall’art. 1, L. 381/91, lettera b).
Il perseguimento di entrambi gli scopi, così come previsto dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 e dalla circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 08/11/1996 n. 153, qualifica la società cooperativa come “integra e polifunzionale”. In particolare le attività di tipo A e di tipo B sono tra di loro coordinate e funzionali, così come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 4105/98.
La società configurerà la propria organizzazione amministrativa in modo da consentire la netta separazione delle gestioni relative ai due diversi scopi di cui al primo comma del presente articolo ed alle varie attività esercitate attraverso l’istituzione di contabilità separate.
Tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, i soci lavoratori provvedono anche ad assicurare la propria continuità di occupazione lavorativa e, per quanto possibile, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, rispetto a quelle che otterrebbero sul mercato.
La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.
La società, valendosi prevalentemente dell’attività lavorativa dei soci cooperatori e delle altre categorie di soci previste dalle normative che regolano questa materia (L.142/2001) e nell’ambito precipuo delle finalità sociali enucleate dall’art. 1 della legge 08 novembre 1991, n. 381, si propone di realizzare il seguente oggetto:
- la promozione e gestione di attività e servizi di assistenza sociale, sanitaria e culturale indirizzate alla lotta contro l’emarginazione;
- lo svolgimento di attività dirette al recupero psico-fisico delle persone;
- attività volte a ridurre l’emergenza sociale attraverso interventi di prevenzione e di alta intensità assistenziale;
- tutela dei diritti umani ed attività rivolte ai paesi in via di sviluppo (anche attraverso la collaborazione con partner nazionali ed internazionali ) nell’ambito della normativa europea e dei fondi destinati a tali azioni PVS ecc.; attività di informazione volte a ridurre la distanza tra occidente sviluppato e paesi terzi: programmi EAS di educazione allo sviluppo ed affini;
- la società può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:
- attività e servizi di assistenza domiciliare;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- servizi e centri di riabilitazione;
- centri diurni ed altre strutture con carattere informativo, di orientamento, animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- attività di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca e di consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all’attenzione e all’accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell’impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
La cooperativa potrà inoltre svolgere attività:
- di produzione , diffusione,documentazione di materiale audiovisivo in quanto finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali da presente statuto
- di ricerca ed analisi culturale e sociale anche attraverso la promozione di convegni e seminari didattici;
- di coltivazione dei fondi, attività di zootecnia, attività florovivaistiche compresa la commercializzazione dei prodotti;
- gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: attività artigianali ed artistiche di ogni tipo compresa la commercializzazione dei prodotti e dei servizi;
- avviare soluzioni di partenariato degli interventi;
- favorire l’estensione delle proprie attività attraverso forme di collaborazione e partecipazione a consorzi, cooperative, fondazioni, società ed a ogni altra organizzazione avente finalità affini ovvero utili al raggiungimento degli scopi cooperativistici della Cooperativa Ceralaccha;
- promuovere e gestire strutture sanitarie e socio-sanitarie di ogni tipo, compresi Centri Diurni e Residenziali, Centri di riabilitazione, Hospice, RSA, ambulatori e laboratori di ogni tipo;
- promuovere e gestire forme di assistenza domiciliare: sociale, sanitaria, integrata e oncologica;
- proporsi come struttura di servizi per Associazioni, Categorie e Centri che perseguono finalità che coincidono anche parzialmente, con gli scopi della Cooperativa;
- organizzare servizi socio-culturali ed assistenziali rivolti ai soggetti sociali appartenenti alle fasce della marginalizzazione diretti a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, favorendo il più possibile il mantenimento o il reinserimento della persona nel proprio nucleo familiare e comunque nel normale ambiente di vita istituendo parimenti centri di orientamento, di accoglienza e di supporto per i medesimi;
- promuoversi quale Libera Accademia Popolare di Scienze Sociali, istituendo facoltà attinenti le attività cooperativistiche, finalizzate alla formazione di futuri managers della gestione delle diversità, delle disabilità e dell’integrazione;
- creare attività di ricerca, d’istruzione, di educazione, di formazione professionale e culturale di alta specializzazione e perfezionamento, in particolare, ma non in via esclusiva, nel campo delle scienze sociali, sanitarie, socio-sanitarie, della pedagogia, della pedagogia speciale, della psicologia, delle discipline igienico-sanitarie, della salute mentale e dell’integrazione dei disabili nonché dell’economia, dell’economia sanitaria e del non profit.
- organizzare e gestire corsi di formazione e di aggiornamento in particolare di educatori di Comunità, operatori psicopedagocici e sociosanitari (ivi compresi logopedisti psicomototricisti, fisioterapisti e tecnici della riabilitazione di psicoterapeuta);
- favorire l’intersacambio culturale e turistico in associazione con gli enti locali;
- promuovere e gestire ricerche, anche finanziate, negli ambiti di competenza;
- predisporre un centro di documentazione a favore dei soci ed un servizio di biblioteca e di pubblica lettura per quanti siano interessati ad attività di studio e di ricerca;
- promuovere e sviluppare indagini sociometriche, demografiche, ambientali, statistiche, di mercato, etc.., da canalizzarsi ai fini socio-culturali;
- avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per l’informazione e la comunicazione di massa compresa la titolarità e la gestione di radio e televisioni;
- promuovere la costituzione di Istituti, laboratori e centri sperimentali per la ricerca sanitaria specifica, pedagogica, pedagogica speciale, culturale e/o scientificamente connessa alle finalità sociali;
- attivare un osservatorio con proprio Centro sperimentale operativo per la promozione e lo sviluppo della Pedagogia Speciale, della Psicologia, delle Scienze socio-sanitarie, dell’Economia del non profit, della legislazione a tutela dell’hadicap, del giornalismo specializzato, e di ogni altra scienza connessa agli scopi sociali;
- avanzare proposte ai ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, agli enti pubblici locali ed alle altre agenzie formative, per un’adeguata e concordata programmazione socio-culturale specialistica;
- organizzare un servizio di protezione civile finalizzato alla formazione della coscienza civile dell’integrazione, alla prevenzione nonché al soccorso ed alla assistenza in caso di calamità, anche con organizzazione e gestione di eliporti;
- istituire borse di studio per corsisti, studenti e ricercatori, purché meritevoli per pregresse manifestazioni di solidarietà e cultura;
- esplicare la propria opera anche attraverso l’interscambio continuo di esperienze, di informazioni, di programmi ed attività culturali e scientifiche tra le varie Università italiane e le altre Agenzie formative specializzate.
tutte le attività ed i servizi previste dalla legge quadro 104/92 così come espressamente richiamati dagli articoli 6 e 38;
- editoriale e pubblicitaria relativa agli scopi e all’oggetto sociale;
- di impostazione e gestione di servizi culturali. A titolo esemplificativo: biblioteche, emeroteche, videoteche con relativa attività di catalogazione, gestione di cinema, circoli, pub;
- ricreative e sportive con gestione di impianti sportivi;
- di gestione di servizi e agenzie atte alla promozione del turismo sociale compresa la gestione di agriturismo e strutture ricreative, di bacini culturali, siti artistici ed archeologici;
- di promozione di attività volte a favorire la conoscenza e la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile nonché attività di gestione di aree naturali e di percorsi natura didattici;
- di gestione di mense, stabilimenti balneari e montani,servizi di trasporto persone, gestione di scuole, asili nido, ludoteche e attività affini purché finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
La Cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, industriali e finanziarie direttamente o indirettamente connesse con gli scopi sociali; potrà anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque tipo aventi oggetto analogo o affine al proprio, e potrà prestare avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra forma di garanzia sia reale che personale, anche a favore di terzi per facilitare l’ottenimento del credito ai soci, agli enti ai quali la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; potrà altresì promuovere e partecipare ad attività di volontariato, culturali, ricreative, sportive, e mutualistiche che favoriscano l’organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori.
La Cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell’art. 2545-septies del codice civile, con la preventiva autorizzazione dell’assemblea dei soci.
Tutte le attività accessorie sopra menzionate potranno essere esercitate solo se riconosciute dall’organo amministrativo come strumentali per il conseguimento degli scopi sociali e non potranno essere esercitate in via autonoma principale e mai nei confronti del pubblico; tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia.
La Cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale sempre nei limiti previsti dalla legge. E’ pertanto vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico e/o tra i soci sotto ogni forma.
La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. All'uopo, le modalità di svolgimento di tale attività sono definite nel Regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci.
La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed al potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari previsti ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento cooperativo unitario italiano. Perciò la Cooperativa aderirà ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.
La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell’art. 2526 c.c..
TITOLO II - SOCI
Articolo 6 - Numero e requisiti
Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al limite stabilito dalla legge.
Se successivamente alla costituzione della cooperativa, il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche, aventi capacità di agire, che condividano lo scopo sociale, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.
Possono inoltre essere soci della cooperativa le persone svantaggiate indicate nell’art. 4, L. 381/91. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
Sono denominati, pertanto, "soci cooperatori" i titolari del capitale sociale che:
. offrono la propria attività lavorativa all’interno dell’impresa cooperativa, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica;
. concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
. partecipano all’elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
. mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
In deroga a quanto precede possono essere ammessi elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.
Non possono in ogni caso divenire soci coloro che esercitano in proprio attività in concorrenza con quelle della cooperativa.
In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall’assemblea dei soci.
Articolo 7 – Soci volontari
Prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.
Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle vigenti disposizioni.
Articolo 8 - Soci speciali.
L’organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell’interesse:
-
alla loro formazione professionale;
-
al loro inserimento nell’impresa.
Nel caso di cui alla lettera a) del comma I°, l’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali, in coerenza con le strategie del medio e lungo periodo della cooperativa.
Nel caso di cui alla lettera b) del comma I°, l’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali, in coerenza con le strategie del medio e lungo periodo della cooperativa.
La delibera di ammissione dell’organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota o le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione, in misura comunque non superiore al 25% (venticinque per cento) di quello previsto per i soci ordinari.
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall’art. 30, anche in misura inferiore a quella prevista per i soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell’impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l’attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l’approvazione del bilancio e limitatamente a quest’ultima materia.
Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.
I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 2476 del codice civile.
I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall’art. 20 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e della delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale. In tal caso, l’organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e gli effetti previsti dall’articolo undici.
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l’organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.
Articolo 10 - Soci sovventori e titolari di strumenti finanziari.
In aggiunta ai soci cooperatori, possono aderire alla cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che giuridiche, alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59.
I conferimenti effettuati dai soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500 (cinquecento) ciascuna.
A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l’ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti deve essere tale da non superare un ottavo dei voti complessivamente spettanti ai soci presenti o rappresentati nell'assemblea.
Per partecipare all’assemblea, il socio sovventore deve essere iscritto nell’apposito libro secondo le disposizioni di legge vigenti.
Salvo sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria le quote dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la quota, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente con lettera raccomandata e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) gironi dal ricevimento della comunicazione.
Articolo 11 - Ammissione
Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo.
La domanda, se persona fisica, dovrà specificare:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
b) l'indicazione della effettiva attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
c) l’ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere superiore né inferiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge.
La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) denominazione sociale, sede e codice fiscale, attività svolta;
b) i motivi della richiesta e la categoria di soci alla quale intende essere iscritto;
c) il valore della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;
d) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
e) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.
Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni nonchè l'impegno a sottoscrivere il patto di non concorrenza.
L'organo amministrativo, accertata l’esistenza dei requisiti di cui sopra, e la inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di almeno il cinquanta percento del capitale sottoscritto.
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo del capitale sottoscritto, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.
Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia avvenuto alcun versamento, la delibera diventerà inefficace.
Qualora la domanda non sia accolta dall'organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro 60 (sessanta) giorni all'interessato. In questo caso, l’aspirante socio ha 60 (sessanta) giorni di tempo dal ricevimento del diniego per appellarsi all’assemblea dei soci la quale, se non appositamente convocata, delibererà nella prima seduta utile successiva.
L’organo amministrativo dovrà indicare nella relazione sulla gestione le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Articolo 12 - Obblighi dei soci
Aderendo alla Società i soci si obbligano:
a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
b) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;
c) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.
Articolo 13 - Rapporti societari e prestazioni lavorative
Il socio cooperatore presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali e mette a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento sociale.
Pertanto, sempre ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione a progetto, ovvero in qualsiasi altra forma sia consentito dalla legge italiana.
Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.
La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.
Articolo 14 - Trattamento economico dei soci
In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la disciplina della prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo, ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci in piena osservanza di quanto stabilito dalla legge 142/2001.
In ogni caso, il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio/cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.
Ai soci cooperatori, quali produttori dei redditi della cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio a norma del successivo articolo 26.
TITOLO III - QUOTE
Articolo 15 - Quote
Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro.
Nella cooperativa nessun socio può possedere una quota il cui valore nominale sia superiore alla somma di euro centomila.
Il limite di cui sopra non si applica nel caso di conferimenti in natura o di crediti.
Articolo 16 - Trasferimento delle quote
Il socio cooperatore non può cedere la propria quota con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del codice civile.
In tal caso, il socio che intende trasferire in tutto o in parte la sua quota o il diritto di opzione sulla stessa, dovrà darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all’acquisto e le relative condizioni della cessione fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.
Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o nega il trasferimento dovrà essere comunicato al socio trasferente entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che ne abbia i requisiti.
L’eventuale provvedimento di diniego, dovrà essere motivato ed il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione potrà proporre opposizione dinanzi all'arbitro di cui al successivo articolo 47.
Articolo 17 - Vincoli sulle quote
Le quote non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto o sequestro. Esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.
Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.
Articolo 18 – Acquisto di quote proprie
Gli Amministratori possono acquistare o rimborsare quote della società, purché sussistano le condizioni previste dal II° comma dell’art. 2545-quiques codice civile e l’acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.
TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE
Articolo 19 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.
Articolo 20 - Diritto di recesso
Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, nonchè nei casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione oppure non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali oppure nel caso in cui il rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. In nessun caso è ammesso il recesso parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società a mezzo di lettera raccomandata. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Ove non sussistano i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi all'arbitro di cui al successivo articolo 47.
Il recesso ha effetto, sia per il rapporto sociale che per il rapporto di lavoro, salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, la quale comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa.
In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.
Articolo 21 - Esclusione
L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:
a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società (ivi compreso la sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale) o quando il socio venga a trovarsi nella situazione di incompatibilità prevista dal precedente articolo 5 (esercizio di imprese in concorrenza con quelle della cooperativa anche prestando la propria attività presso imprese pubbliche o private);
c) nel caso indicato dall'art. 2531 codice civile e quando senza giustificato motivo si renda moroso nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del codice civile;
e) qualora nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come grave inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile;
f) qualora nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o oggettivo;
g) qualora nel caso in cui il rapporto di lavoro non subordinato sia risolto dalla cooperativa per inadempimento;
h) nel caso in cui per qualsiasi altro motivo venga a cessare il rapporto di lavoro intrattenuto con la cooperativa (anche per dimissioni o per la dichiarazione di volontà di interrompere qualsiasi rapporto di lavoro);
i) quando in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno alla stessa dissidi e disordini pregiudizievoli;
l) nel caso di violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza che ineriscono alla natura fiduciaria del rapporto societario;
m) nel caso di qualunque condanna per reati previsti dalla Legge 74/2000;
o) che non intervenga personalmente per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate.
Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.
La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio destinatario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e diventa operante con l’annotazione nel libro soci a cura dell’organo amministrativo.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione dinanzi all'arbitro di cui al successivo articolo 47 nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Articolo 22 - Morte del socio
Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2534, primo comma, del codice civile; quindi, gli eredi hanno diritto al rimborso delle quota secondo le disposizioni previste al successivo articolo 23.
Articolo 23 - Rimborso delle quote
Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso della quota sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso, l’esclusione o la morte del socio.
La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.
Tale liquidazione, salva la facoltà di compensazione fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido nei confronti del socio uscente o defunto, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.
La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di tre mesi successivi dall'approvazione del predetto bilancio.
La liquidazione delle quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva straordinaria.
Articolo 24 - Responsabilità del socio uscente
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione verso la società.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi o legatari del socio defunto.
TITOLO V - PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - RISERVE - BILANCIO
Articolo 25 - Patrimonio sociale
Il Patrimonio sociale è costituito:
a) dal capitale sociale costituito dal numero delle azioni o quote sottoscritte dai soci;
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 30;
c) da eventuali riserve straordinarie formate con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 11;
e) dall'eventuale fondo costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari;
f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione ad oneri futuri;
g) da qualunque liberalità o contributo venga fatto a favore della società;
h) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista dalla legge.
Le riserve indivisibili per disposizioni di legge o di statuto, ed in particolare quelle di cui ai punti b), c), e), f) e h), non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all’atto dello scioglimento.
Articolo 26 - Capitale sociale
Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito, quindi, è variabile, ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 25 (venticinque) né superiore ad euro 500 (cinquecento).
Per i conferimenti in natura e crediti si applica il disposto di cui agli artt. 2342, terzo comma, e 2343 c.c..
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d’opera e di servizi.
Articolo 27 - Riserva legale, statutarie e volontarie
Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
Articolo 28 - Divieti
E’ fatto divieto alla cooperativa di:
- distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.
Articolo 29 - Esercizio sociale
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 30 - Bilanci annuali
Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo procede alla formazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, del conto economico e dalla nota integrativa ai sensi dell’art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge.
Gli utili netti annuali saranno così destinati:
a) alla riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
b) almeno il 3% al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 legge 59/92;
c) nella misura necessaria, alla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale sociale, a norma dell'articolo 7 Legge 59/92;
d) un dividendo ai soci, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà essere superiore alla misura massima prevista dalla legge e del precedente articolo 22 lettera a) per il riconoscimento della mutualità prevalente ai fini fiscali;
e) un dividendo ai soci sovventori nella misura determinata al precedente punto b) maggiorata della misura massima prevista dalla legge (art. 4 legge 59/92 o successive modifiche).
In deroga a quanto sopra, l'Assemblea può sempre deliberare di destinare tutti gli utili alla riserva legale o ad aumento della quota sociale sino al limite massimo stabilito dalla legge, previa deduzione di quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai fondi mutualistici.
L'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori.
I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, sulla base della decisione dell'assemblea dei soci, oltre che con integrazione dei compensi anche secondo le modalità di cui all'art. 2545-sexies c.c..
TITOLO VI - ORGANI SOCIALI
Articolo 31 - Organi sociali
Sono organi della cooperativa:
a) l’assemblea dei soci;
b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
c) il collegio sindacale o il Revisore contabile, se nominati.
Articolo 32 - Assemblea
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, spedito al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge, al presente statuto ed all'atto costitutivo obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Articolo 33 – Funzioni dell’assemblea
L’assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio e la ripartizione degli utili;
b) nomina gli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
c) nomina, nei casi previsti dall'art. 2543 del codice civile, i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, un revisore contabile e provvede alla loro revoca;
d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, con l’eccezione del caso previsto dal successivo art.39;
e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché sul corrispettivo spettante al soggetto cui è demandato il controllo contabile;
f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci;
g) approva i regolamenti interni;
h) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dal precedente articolo 30.
L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall’art. 2365 del codice civile.
Articolo 34 - Costituzione
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.
Articolo 35 – Votazioni
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
Articolo 36 – Voto
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
Ciascun socio persona fisica e giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto di socio cooperatore, e che non sia amministratore come disposto nell’art. 2372 del codice civile.
Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Articolo 37 – Il Presidente dell’Assemblea
L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vicepresidente del consiglio di amministrazione o in mancanza di questi dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente. Nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto. Il verbale deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.
Articolo 38 - Amministrazione
La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di componenti variabile da tre a cinque. La determinazione del tipo di amministrazione e del numero dei componenti l'eventuale consiglio di amministrazione è effettuata dall’assemblea dei soci che provvedono alla nomina e, in sede di costituzione, nell'atto costitutivo.
L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci. In ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.
Ai possessori di strumenti finanziari non può essere consentito di eleggere più di un terzo degli amministratori.
Nella delibera di nomina degli amministratori l’assemblea può stabilire il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica.
Agli amministratori potrà inoltre spettare l’indennità di fine mandato ed all’uopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.
Nel caso sia nominato un consiglio di amministrazione, questo è regolato dalle seguenti norme:
a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente il vicepresidente, che sostituisce il presidente in casi di sua assenza o impedimento;
b) gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa;
c) se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori eletti dai soci, quelli rimasti in carica devono sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere le operazioni di ordinaria amministrazione.
Articolo 39 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione
Il presidente o, in sua assenza o impedimento, il vicepresidente convoca il consiglio di amministrazione tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio italiano, mediante avviso a mezzo di lettera raccomandata, fax o e-mail spedito a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dovranno constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario, il quale sarà nominato di volta in volta dal presidente anche tra persone estranee alla società ed al consiglio stesso, e dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi od il revisore se nominati.
Articolo 40 - Rappresentanza
La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita all’amministratore unico e, nel caso del consiglio di amministrazione, al presidente e vicepresidente, in caso di sua assenza o impedimento, e al o ai consiglieri delegati, con firma tra loro disgiunta e limitatamente ai poteri loro conferiti, salvo che il consiglio non abbia diversamente deliberato.
Articolo 41 - Competenze degli Amministratori
L'organo amministrativo, sia esso rappresentato dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.
Spetta tra l'altro all'organo amministrativo:
a) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci e le assemblee dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, nonchè a curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) redigere i bilanci (consuntivi e preventivi) e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 della legge 59/92;
c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'assemblea;
d) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni i diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperatíve;
e) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti e nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, nonché direttori anche generali;
f) assumere e licenziare personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati ai soci;
i) nominare organismi tecnici;
m) provvedere alle modifiche statutarie, nel caso esse fossero strettamente necessarie ai fini dell’adeguamento dello Statuto a nuove disposizioni di legge ai sensi dell’articolo 2365, secondo comma, c.c..
Inoltre, l'organo amministrativo ha, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fideiussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.
Il consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.
Articolo 42 - Collegio Sindacale
Il collegio sindacale sarà composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
Articolo 43 - Compiti del Collegio Sindacale
Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Quando è obbligatoria la nomina del collegio sindacale, esso ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. e può esercitare anche il controllo contabile sulla società, ove non sia nominato un revisore esterno ai sensi del successivo articolo 44.
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.
Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Articolo 44 - Revisore contabile
Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'assemblea dei soci.
L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.
Nel caso di obbligatorietà del collegio sindacale, l'assemblea può affidare il controllo contabile al collegio sindacale in alternativa al revisore contabile o alla società di revisione.
Articolo 45 – Comitato Tecnico scientifico
Il Consiglio d’Amminnistrazione può nominare un Comitato Tecnico Scientifico idoneo a consigliare gli organi cooperativi su aspetti scientifici di particolare complessità. Tale Comitato, presieduto da persona designata dal Consiglio di amministrazione, sarà costituito da personalità di rilievo del mondo della cultura, Presidi di facoltà, Direttori di dipartimenti, docenti universitari, rappresentanti del Clero, Tecnici ed Esperti.
Per migliorare il raggiungimento degli scopi formativi e di ricerca di cui all’articolo 5 il Presidente nomina un Preside e un Direttore per ogni Facoltà e Dipartimento istituito, con l’incarico di organizzare e coordinare, in concerto con Presidente del comitato Tecnico-Scientifico, le attività didattico-culturali.
I componenti del Comitato tecnico-scientifico, i Presidi delle Facoltà e i Direttori di dipartimento prestano la loro attività a titolo di volontariato e gratuitamente. Essi hanno competenze esclusivamente didattiche e scientifiche; non hanno invece, alcuna competenza nella gestione amministrativa della Cooperativa.
Il Presidente del comitato Tecnico-Scientifico avrà particolare cura, nel promuovere l’attività formativa e di ricerca dell’Accademia, nel rappresentarne il carattere di esclusiva valenza culturale evitando ogni possibile equivoco circa la validità legale dei titoli rilasciati. L’Accademia, tuttavia, può stipulare convenzioni o protocolli ufficiali con Università Statali e Private, Consorzi Universitari, Enti di Formazione Regionali, Camere di Commercio e con altre Agenzie formative riconosciute, per conferire valore legale ai suoi corsi.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 45 - Regolamento interno
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno, predisposto dall'organo amministrativo e da approvarsi con decisione dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui l'organo amministrativo dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda.
Il Regolamento potrà prevedere la disciplina della prestazione di lavoro dei soci ed i relativi trattamenti economici e normativi ivi compresi le norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai soci.
Il Regolamento Interno potrà definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali i soci possono chiedere lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.
Il Regolamento Interno potrà, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.
Articolo 46 - Scioglimento della Società
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società (a norma dell'art. 2545-duodecies codice civile), la nomina, la revoca e i poteri di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, nonché le norme ed i criteri della liquidazione saranno stabilite con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci osservate le disposizioni di legge ai sensi dell’art. 2484 e seguenti del codice civile.
L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.
Articolo 47 - Controversie sociali
Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la società, ivi espressamente comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, e le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, saranno rimesse al giudizio di un arbitro nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma o della Camera di Commercio di Roma.
Articolo 48 - Norme applicabili
La cooperativa è a mutualità prevalente in forza di quanto stabilito dall’art. 111-septies, Disp. Att. Cod. Civ., emanate con R.D. 318/1942 e successive modificazioni e, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano in quanto compatibili le norme sulla società A responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2519 c.c..
Articolo 49 - Requisiti di mutualità prevalente
Ad ogni buon conto si riassumono i requisiti di mutualità prevalente, anche agli effetti tributari, già indicati nei precedenti articoli dello Statuto:
a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) destinazione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura fissata dalla legge;
e) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Articolo 50
La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione. |